Convenzione
Art. 23
RIUNIONI STRAORDINARIE
In vigore dal 5 feb 1998
. RIUNIONI STRAORDINARIE
Dovrà essere tenuta una riunione straordinaria delle Parti Contraenti:
i) quando lo decide la maggioranza delle Parti Contraenti presenti e votanti in una riunione, le astensioni essendo considerate come voti; oppure
ii) su richiesta scritta di una Parte Contraente, entro sei mesi dal momento in cui tale richiesta è stata comunicata alle Parti Contraenti e la notifica che la richiesta è stata sostenuta da una maggioranza delle Parti Contraenti sia stata ricevuta dal segretariato di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-01-19;10#art-c-23