Convenzione
Art. 27
RISERVATEZZA
In vigore dal 5 feb 1998
. RISERVATEZZA
1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicheranno i diritti e gli obblighi delle Parti Contraenti di proteggere talune informazioni dalla divulgazione, in base alla loro legislazione. Ai fini del presente articolo, il termine "informazioni" comprende tra l'altro i) i dati di natura personale;
ii) le informazioni protette da diritti di proprietà intellettuale o dal segreto industriale o commerciale; e iii) le informazioni relative alla sicurezza nazionale o alla protezione fisica di materiali o degli impianti nucleari.
2. Quando una parte Contraente fornisce informazioni ai sensi della presente Convenzione, precisando che sono protette come indicato al paragrafo 1, tali informazioni saranno utilizzate solo per i fini per i quali sono state fornite e dovrà essere rispettato il loro carattere confidenziale.
3. Il contenuto delle discussioni durante il riesame dei rapporti ad opera delle Parti Contraenti in ciascuna riunione sarà riservato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1998-01-19;10#art-c-27