Convenzione
Art. 28
SEGRETARIATO
In vigore dal 5 feb 1998
. SEGRETARIATO
1. L'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica (di seguito denominata "Agenzia") svolgerà le funzioni di segretariato per le riunioni delle Parti Contraenti.
2. Il segretariato:
i) convocherà le riunioni delle Parti Contraenti, le preparerà e ne assicurerà i servizi;
ii) comunicherà alle Parti Contraenti le informazioni ricevute o predisposte secondo le disposizioni della presente Convenzione.
Le spese sostenute dall'Agenzia per adempiere ai compiti previsti ai capoversi i) e ii) di cui sopra saranno sostenute dall'Agenzia stessa come parte del suo bilancio ordinario.
3. Le Parti Contraenti possono, consensualmente, chiedere all'Agenzia di fornire altri servizi di supporto per le riunioni delle Parti Contraenti. L'Agenzia può fornire tali servizi qualora sia possibile farlo nell'ambito del suo programma e del suo bilancio ordinario. Se ciò non fosse possibile, l'Agenzia può fornire tali servizi a condizione che siano finanziati da un'altra fonte a titolo volontario.
Storico versioni
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