Convenzione
Art. 16
PIANIFICAZIONE DI EMERGANZA
In vigore dal 5 feb 1998
. PIANIFICAZIONE DI EMERGANZA
1. Ciascuna Parte Contraente intraprenderà le azioni appropriate per assicurare che, per gli impianti nucleari, ci siano piani d'emergenza interni ed esterni, periodicamente provati, comprendenti le attività da porre in essere in caso di emergenza.
Per ogni nuovo impianto nucleare, tali piani saranno elaborati e provati prima che l'impianto inizi a funzionare al di sopra di un basso livello di potenza concordato con l'organismo di regolamentazione.
2. Ciascuna Parte Contraente intraprenderà le azioni appropriate per assicurare che la sua popolazione e le autorità competenti degli Stati limitrofi all'impianto nucleare, per quanto soggetti alla probabilità di essere coinvolti in un'emergenza radiologica, ricevano informazioni appropriate per i piani e le azioni di emergenza.
3. Le Parti Contraenti che non hanno impianti nucleari sul loro territorio, per quanto soggette alla probabilità di essere coinvolte in un'emergenza radiologica in un impianto nucleare limitrofo, intraprenderanno le azioni appropriate per l'elaborazione e le esercitazioni di piani di emergenza per il loro territorio, comprendenti le attività da mettere in atto in caso di emergenza di questo tipo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1998-01-19;10#art-c-16