Convenzione
Art. 13
GARANZIA DI QUALITÀ
In vigore dal 5 feb 1998
. GARANZIA DI QUALITÀ
Ciascuna Parte Contraente intraprenderà le azioni appropriate per assicurare che siano definiti ed attuati i programmi di garanzia della qualità, nell'ottica di fornire garanzia che le esigenze specifiche per tutte le attività rilevanti ai fini della sicurezza nucleare siano rispettate per l'intera attività di un impianto nucleare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-01-19;10#art-c-13