Protocollo›Parte V
Art. 22
TESTI AUTENTICI
In vigore dal 5 dic 1997
TESTI AUTENTICI
In fede di che, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato il presente protocollo nelle lingue inglese, francese, tedesca, italiana, russa e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede, in un originale che sarà depositato presso il governo della repubblica del Portogallo.
Fatto a Lisbona il giorno diciassette del mese di dicembre dell'anno millenovecentonovantaquattro.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-11-10;415#art-p-22