Protocollo›Parte V
Art. 20
RECESSO
In vigore dal 5 dic 1997
RECESSO
1. In qualsiasi momento, dopo l'entrata in vigore del presente protocollo per una Parte contraente, quest'ultima può recedere dallo stesso mediante notifica scritta al depositario del suo recesso.
2. Qualsiasi Parte contraente che recede dal Trattato sulla Carta dell'energia è considerata anche come recedente dal presente protocollo.
3. Il recesso di cui al paragrafo 1 ha efficacia 90 giorni dopo il ricevimento della notifica da parte del depositario. Il recesso di cui al paragrafo 2 ha efficacia alla stessa data in cui ha efficacia il recesso dal trattato sulla Carta dell'energia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-11-10;415#art-p-20