ProtocolloParte V

Art. 18

ENTRATA IN VIGORE

In vigore dal 5 dic 1997
ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente protocollo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito del quindicesimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione o di adesione ad esso, da parte di uno Stato o di un'Organizzazione regionale di integrazione economica firmatari della Carta e Parti contraenti del Trattato sulla Carta dell'energia ovvero alla data in cui entra in vigore il Trattato sulla Carta dell'energia, se successiva. 2. Per ogni Stato o Organizzazione regionale di integrazione economica per il quale il Trattato sulla Carta dell'energia sia entrato in vigore e che ratifichi, accetti, approvi il presente protocollo o che vi aderisca dopo che il protocollo è entrato in vigore ai sensi del paragrafo 1, il protocollo entra in vigore il 30 giorno successivo alla data in cui tale Stato o Organizzazione regionale di integrazione economica ha depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 3. Ai fini del paragrafo 1, qualsiasi strumento depositato da un'Organizzazione regionale di integrazione economica non è calcolato in aggiunta a quelli depositati dagli Stati membri di tale organizzazione.
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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;415#art-p-18

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