Art. 22 · TESTI AUTENTICI
ProtocolloParte V

Art. 22

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TESTI AUTENTICI

In vigore dal 5 dic 1997
TESTI AUTENTICI In fede di che, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato il presente protocollo nelle lingue inglese, francese, tedesca, italiana, russa e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede, in un originale che sarà depositato presso il governo della repubblica del Portogallo. Fatto a Lisbona il giorno diciassette del mese di dicembre dell'anno millenovecentonovantaquattro.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;415#art-p-22