Accordo
Art. 18
Fornitura di statistiche
In vigore dal 29 nov 1997
Fornitura di statistiche
Le Autorità Aeronautiche di una Parte Contraente forniranno alle Autorità Aeronautiche dell'altra Parte Contraente, su richiesta, statistiche periodiche o altre informazioni analoghe relative al traffico che si svolge sui servizi concordati dalle rispettive compagnie aeree, da e per il territorio dell'altra Parte Contraente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-11-10;409#art-a-18