Accordo
Art. 18
18 / 21Fornitura di statistiche
In vigore dal 29 nov 1997
Fornitura di statistiche
Le Autorità Aeronautiche di una Parte Contraente forniranno alle Autorità Aeronautiche dell'altra Parte Contraente, su richiesta, statistiche periodiche o altre informazioni analoghe relative al traffico che si svolge sui servizi concordati dalle rispettive compagnie aeree, da e per il territorio dell'altra Parte Contraente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-11-10;409#art-a-18