Art. 18 · Fornitura di statistiche
Accordo

Art. 18

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Fornitura di statistiche

In vigore dal 29 nov 1997
Fornitura di statistiche Le Autorità Aeronautiche di una Parte Contraente forniranno alle Autorità Aeronautiche dell'altra Parte Contraente, su richiesta, statistiche periodiche o altre informazioni analoghe relative al traffico che si svolge sui servizi concordati dalle rispettive compagnie aeree, da e per il territorio dell'altra Parte Contraente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;409#art-a-18