Accordo
Art. 16
Composizione delle controversie
In vigore dal 29 nov 1997
Composizione delle controversie
1. Nel caso in cui dovesse insorgere una controversia fra le Parti Contraenti circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, le Parti Contraenti si adopereranno in prima istanza a comporla in via negoziale.
2. Qualora le Parti Contraenti non riuscissero a pervenire alla soluzione tramite negoziati, potranno concordare di sottoporre la controversia alla decisione di persone o organismi; qualora non giungano a tale accordo, la controversia, su richiesta di una delle due Parti Contraenti, sarà sottoposta alla decisione di un tribunale di tre arbitri, nominati uno da ciascuna Parte Contraente ed il terzo dai due arbitri in tal modi designati.
Ciascuna Parte Contraente nominerà un arbitro entro sessanta giorni dalla data di ricezione da parte dell'altra di una notifica, attraverso i canali diplomatici, di richiesta di arbitrato da parte di detto tribunale, ed il terzo arbitro sarà nominato entro un ulteriore periodo di sessanta giorni.
Qualora l'una o l'altra Parte Contraente non nomini un arbitro entro il periodo specificato, ovvero se il terzo arbitro non verrà nominato entro il periodo specificato, il Presidente del Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale, su richiesta di una delle Parti Contraenti, nominerà uno o più arbitri, a seconda dei casi. In tal caso, il terzo arbitro sarà cittadino di uno stato terzo e fungerà da presidente del tribunale arbitrale.
3. Le Parti Contraenti si conformeranno alla sentenza emanata in base al paragrafo 2. del presente Articolo.
4. Nessuna controversia relativa a nessun tipo di dazio doganale ed a qualsiasi altro onere fiscale sarà comunque sottoposta alla procedura del tribunale arbitrale prevista al paragrafo 2. del presente Articolo.
Storico versioni
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