Accordo

Art. 11

Rappresentanza delle compagnie aeree

In vigore dal 29 nov 1997
Rappresentanza delle compagnie aeree 1. Ciascuna Parte Contraente concederà alla compagnia dell'altra Parte Contraente, su base di reciprocità, il diritto di mantenere, sul proprio territorio, nei punti specificati nella tabella delle rotte, uffici e personale amministrativo, commerciale e tecnico, scelto fra i cittadini di una o entrambe le Parti Contraenti, in base alle necessità della compagnia aerea designata. 2. L'impiego di cittadini di paesi terzi nel territorio di ciascuna Parte Contraente sarà consentito previa autorizzazione delle Autorità competenti. 3. Tutto il personale sopra menzionato sarà soggetto alle leggi relative all'ammissione ed al soggiorno nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonché alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative applicabili in quel territorio. 4. Il numero di dette persone, stabilito in base ad un accordo fra le compagnie aeree designate, sarà sottoposto all'approvazione delle Autorità competenti delle due Parti Contraenti. 5. Ciascuna Parte Contraente fornirà l'assistenza e le strutture necessarie a tali uffici e relativo personale.
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