Accordo

Art. 10

Riconoscimento di licenze e certificati

In vigore dal 29 nov 1997
Riconoscimento di licenze e certificati 1. I certificati di navigabilità, i brevetti di attitudine e le licenze rilasciati o convalidati da una Parte Contraente durante il periodo di validità, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2. del presente Articolo, saranno riconosciuti come validi dall'altra Parte Contraente. 2. Ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di rifiutare di riconoscere come validi, agli scopi del volo sul proprio territorio, i certificati di navigabilità, i brevetti di attitudine o le licenze concessi o convalidati per i propri cittadini dall'altra Parte Contraente o da uno Stato terzo.
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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;409#art-a-10

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