Accordo
Art. 21
Entrata in vigore
In vigore dal 29 nov 1997
Entrata in vigore
Il presente Accordo entrerà in vigore non appena le Parti Contraenti avranno ottemperato ai loro obblighi costituzionali, la qual cosa sarà notificata all'altra Parte Contraente attraverso i canali diplomatici, a condizione che la data di entrata in vigore sia la data dell'ultima notifica.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto in due copie, a Roma il giorno 2 maggio 1995 nelle lingue inglese, italiana ed ucraina, tutti i testi facenti ugualmente fede.
In caso di divergenze di attuazione, interpretazione o applicazione prevarrà il testo inglese.
Per il Governo della Per il Governo Repubblica Italiana di Ukraina
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-11-10;409#art-a-21