Art. 1

In vigore dal 29 nov 1997
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina sui servizi aerei, con allegata tabella delle rotte, fatto a Roma il 2 maggio 1995.
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