ConvenzioneParte II

Art. V

Distribuzione dei contributi

In vigore dal 25 nov 1997
Articolo V Distribuzione dei contributi 1. I membri possono designare uno o più paesi beneficiari dei contributi da essi versati in conformità della presente convenzione. 2. I membri possono concedere i loro contributi su base bilaterale o tramite organizzazioni intergovernative e/o organizzazioni non governative. In circostanze eccezionali potrà essere concessa una dispensa non superiore al 10%. Si potrà tuttavia derogare a tale limite in caso di transazioni destinate a potenziare le attività di sviluppo economico nel paese beneficiario, a condizione che la moneta di tale paese non sia nè trasferibile nè convertibile prima della scadenza di un termine di dieci anni. Per le vendite a credito, può essere previsto il versamento, all'atto della fornitura del cereale, di una frazione del totale non superiore al 15%. 3. I membri prenderanno in attenta considerazione il vantaggio di far pervenire una proporzione maggiore del loro contributo attraverso circuiti multilaterali, in particolare attraverso il Programma alimentare mondiale.
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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;402#art-c-v

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