ConvenzioneParte II

Art. VIII

Disposizione speciale per i casi di fabbisogno critico

In vigore dal 25 nov 1997
Articolo VIII Disposizione speciale per i casi di fabbisogno critico 1. Il comitato verifica regolarmente la situazione alimentare nei paesi in via di sviluppo. 2. Se, in seguito ad una produzione alimentare fortemente deficitaria o in seguito ad altre circostanze, un paese, una regione o alcune regioni devono far fronte ad esigenze alimentari eccezionali, il comitato esamina il problema verificatosi. Esso può raccomandare che i membri pongano rimedio alla situazione aumentando il quantitativo di aiuto alimentare disponibile.
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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;402#art-c-viii

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