Convenzione›Parte II
Art. VIII
8 / 26Disposizione speciale per i casi di fabbisogno critico
In vigore dal 25 nov 1997
Articolo VIII
Disposizione speciale per i casi di fabbisogno critico
1. Il comitato verifica regolarmente la situazione alimentare nei paesi in via di sviluppo.
2. Se, in seguito ad una produzione alimentare fortemente deficitaria o in seguito ad altre circostanze, un paese, una regione o alcune regioni devono far fronte ad esigenze alimentari eccezionali, il comitato esamina il problema verificatosi. Esso può raccomandare che i membri pongano rimedio alla situazione aumentando il quantitativo di aiuto alimentare disponibile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-11-10;402#art-c-viii