ConvenzioneParte II

Art. IV

Forma dei contributi a titolo di aiuto alimentare

In vigore dal 25 nov 1997
Articolo IV Forma dei contributi a titolo di aiuto alimentare L'aiuto alimentare oggetto della presente convenzione potrà essere fornito sotto una delle forme seguenti: a) dono di cereali; b) dono in denaro da utilizzare per l'acquisto di cereali a favore del paese beneficiario; c) vendita di cereali contro una somma nella moneta del paese beneficiario, non trasferibile nè convertibile in valuta o in merci e servizi atti ad essere utilizzati dal membro donatore; d) vendita di tali cereali a credito, contro pagamento a rate annue ragionevoli ripartite su venti anni o più, ad un tasso d'interesse inferiore ai tassi commerciali in vigore sul mercato mondiale, fermo restando che detto aiuto alimentare deve essere erogato per quanto possibile sotto forma di doni, in particolare qualora i beneficiari siano i paesi meno sviluppati o i paesi a basso reddito procapite o altri paesi in via di sviluppo colpiti da gravi difficoltà economiche.
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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;402#art-c-iv

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