Convenzione›Parte I
Art. II
Definizioni
In vigore dal 25 nov 1997
Articolo II
Definizioni
1. Ai fini della presente convenzione:
a) per "c.i.f." si intende costo, assicurazione, nolo;
b) per "comitato" si intende il comitato per l'aiuto alimentare di cui all'articolo IX della presente convenzione;
c) per "convenzione" si intende la convenzione sull'aiuto alimentare del 1995;
d) per "paese in via di sviluppo" si intende, tranne qualora il comitato decida altrimenti, qualsiasi paese o territorio riconosciuto come paese o territorio in via di sviluppo dal comitato per l'aiuto allo sviluppo dell'OCSE;
e) per "direttore esecutivo" si intende il direttore esecutivo del consiglio internazionale dei cereali;
f) la sigla "f.o.b." significa franco a bordo;
g) il termine "leguminose" comprende le seguenti specie:
Cicer arietinum;
Lens culinaris;
Lupins angustifolius/albus;
Phaseolus vulgaris/lunatus;
Pisum sativum;
Vicia faba;
Vigna angularis/sinensis/unguiculata;
Vigna radiata/mungo;
e qualsiasi altra specie stabilita dal comitato.
h) per "membro" si intende una parte della convenzione;
i) il termine "prodotti di prima trasformazione" comprende:
i) farine di cereali;
ii) semole e semolini di cereali;
iii) altri cereali lavorati (ad esempio schiacciati, in fiocchi, perlati e spezzati, ma non preparati ulteriormente), escluso il riso semigreggio, brillato, lucidato o le rotture di riso;
vi) germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati;
v) bulgur; e
vi) qualsiasi altro prodotto cerealicolo analogo stabilito dal comitato;
j) il termine "prodotti di seconda trasformazione" comprende:
i) maccheroni, spaghetti e prodotti analoghi; e
ii) qualsiasi altro prodotto stabilito dal comitato la cui fabbricazione comporti l'impiego di un prodotto di prima trasformazione;
k) il termine "riso" comprende il riso semigreggio, brillato, lucidato o le rotture di riso;
l) per "segretariato" si intende il segretariato del consiglio internazionale dei cereali;
m) il termine "tonnellata" designa una tonnellata metrica di 1000 kg;
n) il termine "fabbisogno normale di mercato (UMR)" è il termine correntemente utilizzato dalla FAO e da altre organizzazioni internazionali e sta ad indicare l'impegno, da parte di un paese beneficiario di una transazione di favore, a mantenere il normale livello delle importazioni commerciali della merce considerata, oltre alle importazioni che si svolgono nell'ambito della transizione di favore;
o) per "equivalente grano" si intende l'entità del contributo di un membro, che può consistere in cereali, in prodotti cerealicoli, in riso o in un contributo finanziario, valutata in termini di equivalenza con il grano, conformemente alle disposizioni dell'articolo VI della presente convenzione;
p) con il termine "anno" si intende, salvo indicazione contraria, il periodo compreso tra il 1 luglio e il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Nella presente convenzione, il termine "governo" o "governi" o "membro" include anche la Comunità europea, in appresso denominata CE. Di conseguenza, le espressioni "firma" o "deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione" o "strumento di adesione" o "dichiarazione di applicazione a titolo provvisorio" da parte di un governo designano anche la firma da parte dell'autorità competente della CE, ovvero una dichiarazione di applicazione provvisoria in nome della CE da parte di tale autorità, ovvero il deposito, da parte della stessa, dello strumento richiesto dalla procedura istituzionale comunitaria per la conclusione di un accordo internazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-11-10;402#art-c-ii