Definizione data dalla norma indicata.
l'entità del contributo di un membro, che può consistere in cereali, in prodotti cerealicoli, in riso o in un contributo finanziario, valutata in termini di equivalenza con il grano, conformemente alle disposizioni dell'articolo VI della presente convenzione
Fonte: l-1997-11-10-402 — art. c-ii →