ConvenzioneParte I

Art. I

Finalità

In vigore dal 25 nov 1997
Traduzione non ufficiale CONVENZIONE SULL'AIUTO ALIMENTARE DEL 1995 Articolo I Finalità La presente convenzione si propone come finalità il conseguimento, grazie a uno sforzo collettivo della comunità internazionale, dell'obiettivo stabilito dalla conferenza mondiale dell'alimentazione, consistente nella fornitura annuale ai paesi in via di sviluppo - secondo le modalità indicate nella presente convenzione - di un aiuto alimentare pari almeno a 10 milioni di tonnellate di cereali idonei al consumo umano.
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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;402#art-c-i

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