Convenzione›Parte I
Art. I
1 / 26Finalità
In vigore dal 25 nov 1997
Traduzione non ufficiale
CONVENZIONE SULL'AIUTO ALIMENTARE DEL 1995
Articolo I
Finalità
La presente convenzione si propone come finalità il conseguimento, grazie a uno sforzo collettivo della comunità internazionale, dell'obiettivo stabilito dalla conferenza mondiale dell'alimentazione, consistente nella fornitura annuale ai paesi in via di sviluppo - secondo le modalità indicate nella presente convenzione - di un aiuto alimentare pari almeno a 10 milioni di tonnellate di cereali idonei al consumo umano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-11-10;402#art-c-i