Art. 26
SCAMBIO DI INFORMAZIONI
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-08-28;309#art-c-26
SCAMBIO DI INFORMAZIONI
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
urn:nir:stato:legge:1997-08-28;309#art-c-26
L'articolo stabilisce che le autorità competenti dei due Stati devono scambiarsi le informazioni necessarie per applicare le imposte previste dalla Convenzione e contrastare l'evasione. I dati scambiati devono essere trattati come segreti e possono essere comunicati solo alle autorità o persone che si occupano di accertamento, riscossione o contenziosi fiscali. Tali informazioni possono essere utilizzate anche durante udienze pubbliche o procedimenti giudiziari. Tuttavia, nessuno Stato è obbligato a violare le proprie leggi o prassi amministrative, né a fornire notizie che rivelino segreti commerciali, industriali, professionali o che contrastino con l'ordine pubblico.
Questa norma serve a consentire la cooperazione e lo scambio di dati fiscali tra Italia ed Emirati Arabi Uniti per applicare correttamente la Convenzione, far rispettare le leggi tributarie interne e prevenire l'evasione fiscale.
Si applica alle autorità competenti dei due Stati contraenti (Italia ed Emirati Arabi Uniti), agli organi di controllo, riscossione e giudiziari, nonché ai contribuenti soggetti alle imposte coperte dalla Convenzione.
L'amministrazione finanziaria italiana richiede alle autorità fiscali degli Emirati Arabi Uniti informazioni sui redditi generati da un contribuente per verificare la corretta applicazione delle imposte previste dalla Convenzione. Le autorità emiratine trasmettono i dati ottenibili secondo la loro prassi, e l'autorità italiana li utilizza nel procedimento fiscale mantenendone la segretezza.
Obbligo per le autorità di scambiare le informazioni necessarie e di mantenerle segrete, con vincolo di utilizzo esclusivo per fini di accertamento, riscossione, procedimenti o ricorsi tributari.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.