Convenzione

Art. 26

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

In vigore dal 19 set 1997
SCAMBIO DI INFORMAZIONI 1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché al fine di prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viere limitato dall'. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone o autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o le predette autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo: a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente. b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi, amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-08-28;309#art-c-26

In sintesi

L'articolo stabilisce che le autorità competenti dei due Stati devono scambiarsi le informazioni necessarie per applicare le imposte previste dalla Convenzione e contrastare l'evasione. I dati scambiati devono essere trattati come segreti e possono essere comunicati solo alle autorità o persone che si occupano di accertamento, riscossione o contenziosi fiscali. Tali informazioni possono essere utilizzate anche durante udienze pubbliche o procedimenti giudiziari. Tuttavia, nessuno Stato è obbligato a violare le proprie leggi o prassi amministrative, né a fornire notizie che rivelino segreti commerciali, industriali, professionali o che contrastino con l'ordine pubblico.

Perché esiste questa norma

Questa norma serve a consentire la cooperazione e lo scambio di dati fiscali tra Italia ed Emirati Arabi Uniti per applicare correttamente la Convenzione, far rispettare le leggi tributarie interne e prevenire l'evasione fiscale.

A chi si applica

Si applica alle autorità competenti dei due Stati contraenti (Italia ed Emirati Arabi Uniti), agli organi di controllo, riscossione e giudiziari, nonché ai contribuenti soggetti alle imposte coperte dalla Convenzione.

Esempio pratico

L'amministrazione finanziaria italiana richiede alle autorità fiscali degli Emirati Arabi Uniti informazioni sui redditi generati da un contribuente per verificare la corretta applicazione delle imposte previste dalla Convenzione. Le autorità emiratine trasmettono i dati ottenibili secondo la loro prassi, e l'autorità italiana li utilizza nel procedimento fiscale mantenendone la segretezza.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo per le autorità di scambiare le informazioni necessarie e di mantenerle segrete, con vincolo di utilizzo esclusivo per fini di accertamento, riscossione, procedimenti o ricorsi tributari.

Domande frequenti

Le informazioni scambiate tra i due Stati possono essere rese pubbliche?No, devono essere tenute segrete come i dati fiscali interni e possono essere usate solo dalle autorità incaricate della gestione delle imposte, salvo l'utilizzo in udienze pubbliche di tribunali o giudizi.
Uno Stato è obbligato a fornire informazioni coperte da segreto commerciale o industriale?No, la norma esclude espressamente l'obbligo di trasmettere informazioni che possano rivelare segreti commerciali, industriali, professionali o che siano contrarie all'ordine pubblico.
Uno Stato deve compiere atti contrari alla propria prassi amministrativa per ottenere i dati?No, lo Stato non è obbligato ad adottare provvedimenti in deroga alla propria legislazione o prassi amministrativa, né a fornire dati non ottenibili tramite le normali procedure.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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