Convenzione
Art. 30
DENUNCIA
In vigore dal 19 set 1997
DENUNCIA
La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente potrà, mediante preavviso, minimo di sei mesi notificato attraverso le vie diplomatiche, denunciarla entro la fine di un anno solare, a decorrere dal quinto anno successivo a quello dell'entrata in vigore.
In questo caso, la Convenzione cesserà di applicarsi, con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle somme realizzate il o successivamente al 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatta ad Abu Dhabi, il 22 Gennaio 1995, corrispondente al 21 ShàBan 1415, in duplice esemplare, nelle lingue inglese, araba ed italiana, tutti i testi facenti egualmente fede e prevalendo il testo inglese in caso di dubbio.
Per il Governo della Repubblica Italiana
GIOVANNI FERRERO
AMBASCIATORE D'ITALIA
Per il Governo degli Emirati Arabi Uniti
AHMED HUMID AL TAYER
MINISTRO DI STATO
PER LE FINANZE E INDUSTRIA
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-08-28;309#art-c-30