Art. 18
PENSIONI
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-08-28;309#art-c-18
PENSIONI
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
urn:nir:stato:legge:1997-08-28;309#art-c-18
La disposizione stabilisce che le pensioni e le altre somme analoghe erogate per un'attività lavorativa terminata sono tassabili esclusivamente nello Stato di residenza del beneficiario. Restano tuttavia salve le specifiche regole previste dal paragrafo 2 dell'articolo 19. Pertanto, l'altro Stato contraente non può applicare imposte su tali importi.
La norma mira a stabilire quale dei due Stati abbia la potestà fiscale esclusiva sulle pensioni derivanti da un cessato impiego privato, evitando fenomeni di doppia imposizione.
Si applica ai residenti di uno dei due Stati contraenti che percepiscono pensioni o altre remunerazioni analoghe per un cessato impiego.
Un soggetto che ha lavorato e maturato una pensione privata ed è attualmente residente in uno Stato contraente riceve il proprio trattamento pensionistico: tale pensione sarà assoggettata a tassazione unicamente nello Stato in cui risiede. L'altro Stato non potrà sottoporre a imposta la medesima somma.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.