Convenzione
Art. 20
PROFESSORI E INSEGNANTI
In vigore dal 19 set 1997
PROFESSORI E INSEGNANTI
Un professore o un insegnante il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, istituto superiore, scuola od altro istituto di istruzione e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente è esente da imposizione nel detto primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-08-28;309#art-c-20