Art. 14
PROFESSIONI INDIPENDENTI
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-08-28;309#art-c-14
PROFESSIONI INDIPENDENTI
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I redditi derivanti da una libera professione o da attività indipendenti svolte da un residente di uno Stato sono tassati esclusivamente nel suo Stato di residenza. Tuttavia, se il professionista dispone abitualmente di una base fissa nell'altro Stato per svolgere la propria attività, anche quest'ultimo può tassare tali redditi. In questo secondo caso, la tassazione nell'altro Stato si applica unicamente alla quota di reddito imputabile a tale base fissa. La norma elenca inoltre quali attività rientrano espressamente nella definizione di libera professione.
La norma mira a stabilire i criteri di tassazione dei redditi da lavoro autonomo per evitare la doppia imposizione fiscale tra i due Stati contraenti.
Si applica ai residenti di uno dei due Stati contraenti che esercitano una libera professione o altre attività di carattere indipendente.
Un ingegnere residente in Italia apre uno studio stabile negli Emirati Arabi Uniti dove svolge abitualmente la sua attività. I redditi direttamente generati e imputabili a quello studio negli Emirati Arabi Uniti potranno essere tassati in tale Stato. Al contrario, i compensi non imputabili a quella sede resteranno imponibili esclusivamente in Italia.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.