Art. 14 · PROFESSIONI INDIPENDENTI
Convenzione

Art. 14

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PROFESSIONI INDIPENDENTI

In vigore dal 19 set 1997
PROFESSIONI INDIPENDENTI 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato,a meno che tale residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili, nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa. 2. L'espressione "libera professione, comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;309#art-c-14