Art. 13
UTILI DI CAPITALE
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-08-28;309#art-c-13
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L'articolo ripartisce la tassazione dei guadagni da cessione di beni tra i due Stati. I profitti derivanti dalla vendita di beni immobili sono imponibili nello Stato in cui gli immobili si trovano. I guadagni derivanti da beni mobili collegati a una stabile organizzazione o a una base fissa (o dalla vendita della stessa organizzazione/base) possono essere tassati nello Stato in cui essa è situata. La vendita di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale è imponibile esclusivamente nello Stato in cui si trova la sede di direzione effettiva dell'impresa. Infine, i guadagni generati dalla vendita di qualsiasi altro bene sono imponibili unicamente nello Stato di residenza del venditore.
La norma serve a stabilire quale dei due Stati contraenti abbia il potere di tassare i guadagni derivanti dalla vendita di diverse categorie di beni, evitando conflitti di imposizione fiscale.
Si applica a residenti e imprese di uno dei due Stati contraenti che realizzano utili vendendo beni immobili, mobili, navi, aeromobili o altri beni nell'altro Stato o in ambito internazionale.
Un soggetto residente in uno Stato contraente vende un bene immobile situato nell'altro Stato. In base alla norma, i guadagni derivanti da tale vendita sono imponibili nello Stato in cui è ubicato l'immobile. Se invece lo stesso soggetto vende un bene non compreso tra quelli speciali (come una quota o un bene generico), l'utile sarà tassabile solo nel suo Stato di residenza.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.