Convenzione

Art. 13

UTILI DI CAPITALE

In vigore dal 19 set 1997
UTILI DI CAPITALE 1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell', sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati. 2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile Organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. 3. Gli utili derivanti all'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni, altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e residente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-08-28;309#art-c-13

In sintesi

L'articolo ripartisce la tassazione dei guadagni da cessione di beni tra i due Stati. I profitti derivanti dalla vendita di beni immobili sono imponibili nello Stato in cui gli immobili si trovano. I guadagni derivanti da beni mobili collegati a una stabile organizzazione o a una base fissa (o dalla vendita della stessa organizzazione/base) possono essere tassati nello Stato in cui essa è situata. La vendita di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale è imponibile esclusivamente nello Stato in cui si trova la sede di direzione effettiva dell'impresa. Infine, i guadagni generati dalla vendita di qualsiasi altro bene sono imponibili unicamente nello Stato di residenza del venditore.

Perché esiste questa norma

La norma serve a stabilire quale dei due Stati contraenti abbia il potere di tassare i guadagni derivanti dalla vendita di diverse categorie di beni, evitando conflitti di imposizione fiscale.

A chi si applica

Si applica a residenti e imprese di uno dei due Stati contraenti che realizzano utili vendendo beni immobili, mobili, navi, aeromobili o altri beni nell'altro Stato o in ambito internazionale.

Esempio pratico

Un soggetto residente in uno Stato contraente vende un bene immobile situato nell'altro Stato. In base alla norma, i guadagni derivanti da tale vendita sono imponibili nello Stato in cui è ubicato l'immobile. Se invece lo stesso soggetto vende un bene non compreso tra quelli speciali (come una quota o un bene generico), l'utile sarà tassabile solo nel suo Stato di residenza.

Domande frequenti

Dove vengono tassati i guadagni derivanti dalla vendita di beni immobili?Vengono tassati nello Stato contraente in cui i beni immobili sono situati.
Come sono tassati gli utili derivanti dalla vendita di navi o aeromobili usati nel traffico internazionale?Sono imponibili esclusivamente nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.
Quale Stato tassa la vendita di beni diversi da immobili, stabili organizzazioni, navi o aeromobili?Gli utili derivanti dalla vendita di qualsiasi altro bene sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui il venditore è residente.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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