Convenzione

Art. 6

REDDITI IMMOBILIARI

In vigore dal 19 set 1997
REDDITI IMMOBILIARI 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa attribuisce il diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dell'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:legge:1997-08-28;309#art-c-6

In sintesi

I redditi che una persona o impresa residente in uno Stato ottiene da beni immobili situati nell'altro Stato possono essere tassati nello Stato in cui si trova l'immobile. La nozione di bene immobile include le attività agricole e forestali, l'usufrutto e i diritti legati allo sfruttamento di risorse naturali o minerarie, mentre esclude navi, battelli e aerei. La regola di tassazione si applica sia all'uso diretto, sia all'affitto o alla locazione dell'immobile. Inoltre, la stessa disciplina vale anche per gli immobili che appartengono a un'impresa o che vengono utilizzati per esercitare una professione indipendente.

Perché esiste questa norma

La norma stabilisce quale dei due Stati contraenti ha il potere di tassare i redditi derivanti dal possesso o dall'utilizzo di beni immobili.

A chi si applica

Si applica ai residenti di uno dei due Stati contraenti (persone fisiche, imprese o professionisti) che ricavano redditi da beni immobili situati nell'altro Stato.

Esempio pratico

Un residente in Italia possiede un appartamento situato negli Emirati Arabi Uniti e decide di darlo in locazione. I canoni di locazione incassati per tale immobile sono imponibili nello Stato in cui l'immobile si trova, ossia negli Emirati Arabi Uniti. La medesima regola si applicherebbe se l'immobile fosse usato direttamente o per lo svolgimento di una professione.

Domande frequenti

Le navi e gli aerei sono considerati beni immobili ai fini di questo articolo?No, il testo specifica espressamente che le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
Come viene definita l'espressione 'beni immobili'?L'espressione ha il significato attribuito dalla legge dello Stato contraente in cui i beni sono situati, includendo sempre accessori, scorte agricole/forestali, usufrutto e diritti di sfruttamento di risorse naturali.
La norma si applica anche ai redditi di immobili usati per un'attività d'impresa o professionale?Sì, le regole di imposizione si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili appartenenti a un'impresa o usati per l'esercizio di una professione indipendente.

Termini chiave

beni immobiliStato contraenteusufruttolocazioneprofessione indipendente

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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