Art. 6
REDDITI IMMOBILIARI
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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REDDITI IMMOBILIARI
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I redditi che una persona o impresa residente in uno Stato ottiene da beni immobili situati nell'altro Stato possono essere tassati nello Stato in cui si trova l'immobile. La nozione di bene immobile include le attività agricole e forestali, l'usufrutto e i diritti legati allo sfruttamento di risorse naturali o minerarie, mentre esclude navi, battelli e aerei. La regola di tassazione si applica sia all'uso diretto, sia all'affitto o alla locazione dell'immobile. Inoltre, la stessa disciplina vale anche per gli immobili che appartengono a un'impresa o che vengono utilizzati per esercitare una professione indipendente.
La norma stabilisce quale dei due Stati contraenti ha il potere di tassare i redditi derivanti dal possesso o dall'utilizzo di beni immobili.
Si applica ai residenti di uno dei due Stati contraenti (persone fisiche, imprese o professionisti) che ricavano redditi da beni immobili situati nell'altro Stato.
Un residente in Italia possiede un appartamento situato negli Emirati Arabi Uniti e decide di darlo in locazione. I canoni di locazione incassati per tale immobile sono imponibili nello Stato in cui l'immobile si trova, ossia negli Emirati Arabi Uniti. La medesima regola si applicherebbe se l'immobile fosse usato direttamente o per lo svolgimento di una professione.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.