Convenzione
Art. 2
IMPOSTE CONSIDERATE
In vigore dal 19 set 1997
IMPOSTE CONSIDERATE
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
a) per quanto concerne gli Emirati Arabi Uniti:
1. - l'imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche;
2. - l'imposta sulle società,
ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte.
(qui di seguito indicate quali "imposta emiratina")
b) per quanto concerne l'Italia:
1. - l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2. - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
3. - l'imposta locale sui redditi,
ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte.
(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
4. - La Convenzione si applicherà anche alle imposte, future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della presente Convenzione in aggiunta a o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche rilevanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-08-28;309#art-c-2