Convenzione

Art. 7

UTILI DELLE IMPRESE

In vigore dal 19 set 1997
UTILI DELLE IMPRESE 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione. 3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove. 4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo. 5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa. 6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente. 7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-08-28;309#art-c-7

In sintesi

Gli utili di un'impresa sono tassati esclusivamente nello Stato di appartenenza, a meno che l'attività non sia svolta nell'altro Stato tramite una stabile organizzazione. In presenza di una stabile organizzazione, l'altro Stato può tassare solo la quota di utili a essa attribuibile. Tali utili vanno calcolati come se la struttura fosse un'entità indipendente e separata. Dal reddito della stabile organizzazione è possibile dedurre le spese sostenute per i suoi scopi, incluse quelle di direzione e generali di amministrazione, ovunque siano state sostenute. Infine, il mero acquisto di merci per conto dell'impresa non comporta l'attribuzione di utili alla stabile organizzazione.

Perché esiste questa norma

La norma stabilisce il criterio di ripartizione della potestà impositiva tra i due Stati sugli utili d'impresa per evitare la doppia imposizione fiscale.

A chi si applica

Si applica alle imprese di uno Stato contraente (Italia o Emirati Arabi Uniti) che conseguono utili o che operano nell'altro Stato tramite una stabile organizzazione.

Esempio pratico

Un'impresa italiana che opera negli Emirati Arabi Uniti tramite una sede fissa locale viene tassata negli Emirati solo sugli utili direttamente generati da tale sede. Per calcolare il reddito imponibile della sede emiratina, l'impresa potrà dedurre le spese di gestione e amministrazione sostenute sia in Italia sia negli Emirati per gli scopi di tale sede.

Domande frequenti

La stabile organizzazione può dedurre le spese generali di amministrazione sostenute all'estero?Sì, nella determinazione degli utili sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi della stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e generali di amministrazione, sia che siano sostenute nello Stato in cui ha sede, sia altrove.
Il semplice acquisto di merci genera utili tassabili per la stabile organizzazione?No, nessun utile può essere attribuito a una stabile organizzazione per il solo fatto che essa abbia acquistato merci per conto dell'impresa.
È consentito cambiare ogni anno il metodo di determinazione degli utili della stabile organizzazione?No, gli utili devono essere determinati ogni anno con lo stesso metodo, a meno che non sussistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

Termini chiave

utili delle impreseStato contraentestabile organizzazionededuzionespese di direzione

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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