Art. 7
UTILI DELLE IMPRESE
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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UTILI DELLE IMPRESE
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Gli utili di un'impresa sono tassati esclusivamente nello Stato di appartenenza, a meno che l'attività non sia svolta nell'altro Stato tramite una stabile organizzazione. In presenza di una stabile organizzazione, l'altro Stato può tassare solo la quota di utili a essa attribuibile. Tali utili vanno calcolati come se la struttura fosse un'entità indipendente e separata. Dal reddito della stabile organizzazione è possibile dedurre le spese sostenute per i suoi scopi, incluse quelle di direzione e generali di amministrazione, ovunque siano state sostenute. Infine, il mero acquisto di merci per conto dell'impresa non comporta l'attribuzione di utili alla stabile organizzazione.
La norma stabilisce il criterio di ripartizione della potestà impositiva tra i due Stati sugli utili d'impresa per evitare la doppia imposizione fiscale.
Si applica alle imprese di uno Stato contraente (Italia o Emirati Arabi Uniti) che conseguono utili o che operano nell'altro Stato tramite una stabile organizzazione.
Un'impresa italiana che opera negli Emirati Arabi Uniti tramite una sede fissa locale viene tassata negli Emirati solo sugli utili direttamente generati da tale sede. Per calcolare il reddito imponibile della sede emiratina, l'impresa potrà dedurre le spese di gestione e amministrazione sostenute sia in Italia sia negli Emirati per gli scopi di tale sede.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.