Art. 6

LEGGE 22 luglio 1997, n. 276

In vigore dal 22 nov 1998
Astensione e ricusazione 1. Il giudice onorario aggregato ha l'obbligo di astenersi, e può in difetto essere ricusato a norma dell'articolo 52 del Codice di procedura civile, oltre che nei casi previsti dall'articolo 51 del medesimo codice, quando sia stato associato o comunque collegato, anche mediante il coniuge, o parente o altre persone, con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti. L'astensione ha effetto dal momento della comunicazione al Presidente del tribunale e non è richiesta l'autorizzazione prevista dall'articolo 51, secondo comma, del codice di procedura civile. 2. Il giudice onorario aggregato ha altresì l'obbligo di astenersi, e può essere in difetto ricusato, quando abbia in precedenza assistito, nella qualità di avvocato o di procuratore, una delle parti in causa o uno dei rispettivi difensori ovvero abbia svolto attività professionale, nella qualità di notaio, per una delle parti in causa o uno dei rispettivi difensori.
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