Art. 5

LEGGE 22 luglio 1997, n. 276

In vigore dal 22 nov 1998
Incompatibilità ed ineleggibilità 1. Ai giudici onorari aggregati si applica il regime delle incompatibilità e delle ineleggibilità previsto per i magistrati ordinari. 2. Il giudice onorario aggregato, nominato, tra gli avvocati iscritti al relativo albo o non più iscritti da meno di cinque anni, non può svolgere le sue funzioni presso il tribunale ove ha sede il Consiglio dell'ordine cui era iscritto al momento della nomina o nei cinque anni precedenti, salvo che il circondario del tribunale non comprenda una popolazione superiore a 500.000 abitanti. 2-bis. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice onorario aggregato, quando la nomina non comporta la cancellazione dall'albo degli avvocati, a norma del comma 1 dell', non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari del distretto o della sezione distaccata di corte di appello, ove esistente, nel cui ambito ha sede il tribunale al quale appartengono, e non possono rappresentare, assistere o difendere in procedimenti svolti dinanzi ai medesimi uffici, nei gradi successivi di giudizio. 2-ter. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice onorario aggregato non possono altresì rappresentare, assistere o difendere, anche presso uffici di altri distretti, parti di procedimenti in relazione ai quali hanno svolto tali funzioni. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice onorario aggregato certificano personalmente l'inesistenza nei loro confronti delle cause di incompatabilità di cui al precedente periodo
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