Art. 7
LEGGE 22 luglio 1997, n. 276
In vigore dal 20 ago 1997
Decadenza, dimissioni e revoca
1. I giudici onorari aggregati decadono dall'ufficio quando viene meno taluno dei requisiti di cui all', per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilità.
2. In ogni momento il presidente del tribunale può proporre al Consiglio giudiziario integrato la revoca del giudice onorario aggregato che non sia in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico, ovvero tenga un comportamento scorretto o negligente.
3. Il Consiglio giudiziario integrato, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, la trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente al parere motivato.
4. I provvedimenti di cessazione sono adottati con decreto del ministro di Grazia e giustizia e su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.
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