Art. 10

LEGGE 22 luglio 1997, n. 276

In vigore dal 20 ago 1997
Ufficio spoglio per la ricognizione dei procedimenti pendenti 1. Presso ogni tribunale è istituito entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un ufficio spoglio per la ricognizione dei procedimenti indicati nel comma 1 dell' ivi pendenti e per l'elaborazione di un programma volto alla loro definizione entro cinque anni. Il programma deve essere completato entro quaranta giorni ed è trasmesso al ministro di Grazia e giustizia dal presidente di corte di appello. 2. L'ufficio spoglio è presieduto dal presidente del tribunale o, per sua delega, dal presidente di sezione più anziano ed è composto da tutti i presidenti delle sezioni civili, nei tribunali ove, esiste una sola sezione civile è composto dal presidente del tribunale che lo presiede e da un giudice da lui nominato. All'ufficio spoglio è assegnato, dal presidente del tribunale, il personale amministrativo necessario per lo svolgimento della attività entro il termine di quindici giorni stabilito dal comma 1. 3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui all', comma 3, sono predisposte le modifiche tabellari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-07-22;276#art-10

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo