Art. 1
LEGGE 22 luglio 1997, n. 276
In vigore dal 22 nov 1998
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Ambito di applicazione e finalità della legge;
nomina dei giudici onorari aggregati
1. La presente legge ha per oggetto la definizione dei procedimenti civili pendenti davanti al tribunale alla data del 30 aprile 1995, esclusi quelli già assunti in decisione e quelli per i quali è prevista riserva di collegialità come indicati nel secondo comma dell'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 come modificato dall'articoio 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353. Si applica anche ai procedimenti già assunti in decisione che siano rimessi in istruttoria con ordinanza collegiale.
2. Per definire i procedimenti civili di cui al comma 1, e con l'obiettivo di darvi luogo nel tempo massimo di cinque anni si procederà, nei modi e termini previsti dalla presente legge, alla nomina di giudici onorari aggregati nel numero di mille. Possono essere chiamati all'ufficio di giudice onorario aggregato:
a) gli avvocati anche se a riposo e i magistrati a riposo
o iscritti negli albi speciali
;
b) gli avvocati e procuratori dello Stato a riposo;
c) i professori universitari e i ricercatori universitari confermati in materie giuridiche.
, laureati in giurisprudenza
.
c-bis) i notai anche in pensione.
3. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della presente legge, con decreto del ministro di Grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono individuati i tribunali presso cui vengono istituite le sezioni stralcio previste dall' e sono determinati il numero delle sezioni e la pianta organica dei giudici onorari aggregati e del relativo personale ausiliario.
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