AccordoTitolo XI

Art. 82

In vigore dal 25 lug 1997
1. Il consiglio di cooperazione è composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da un lato, e da membri del governo della Georgia, dall'altro. 2. Il consiglio di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno. 3. Il consiglio di cooperazione è presieduto a turno da un rappresentante della Comunità e da un membro del Governo della Georgia.
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urn:nir:stato:legge:1997-07-01;232#art-a-82

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