AccordoTitolo XI

Art. 85

In vigore dal 25 lug 1997
Nell'esaminare le questioni sollevate nel quadro del presente accordo in relazione ad una disposizione che si riferisca a un articolo del GATT/OMC, il consiglio di cooperazione tiene conto, per quanto possibile, dell'interpretazione data generalmente a detto articolo del GATT/OMC dai membri dell'OMC.
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urn:nir:stato:legge:1997-07-01;232#art-a-85

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