Accordo›Titolo XI
Art. 87
In vigore dal 25 lug 1997
1. Il comitato parlamentare di cooperazione è composto da membri dei Parlamenti europeo e georgiano.
2. Il comitato parlamentare di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.
3. Il comitato parlamentare di cooperazione è presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento georgiano, in base alle norme che saranno previste nel regolamento interno.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-07-01;232#art-a-87