Art. 87
AccordoTitolo XI

Art. 87

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In vigore dal 25 lug 1997
1. Il comitato parlamentare di cooperazione è composto da membri dei Parlamenti europeo e georgiano. 2. Il comitato parlamentare di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno. 3. Il comitato parlamentare di cooperazione è presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento georgiano, in base alle norme che saranno previste nel regolamento interno.
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