Accordo›Titolo X
Art. 77
In vigore dal 25 lug 1997
Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e a norma degli , la Georgia beneficia di assistenza finanziaria temporanea fornita dalla Comunità sotto forma di aiuti non rimborsabili per l'assistenza tecnica intesi ad accelerare la trasformazione economica del paese.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-07-01;232#art-a-77