AccordoTitolo VIII

Art. 72

In vigore dal 25 lug 1997
Le Parti collaborano al fine di prevenire attività illegali quali: - attività illegali nel settore economico, compresa la corruzione; - operazioni illegali di merci varie, compresi i rifiuti industriali; - contraffazioni. La cooperazione nei suddetti settori avviene mediante consultazioni e una stretta interazione; è prevista inoltre un'assistenza tecnica e amministrativa, anche nei seguenti settori: - elaborazione della legislazione nazionale per la prevenzione delle attività illecite; - creazione di centri di informazione; - migliore efficienza delle istituzioni incaricate di prevenire le attività illecite; - formazione del personale e sviluppo di infrastrutture per la ricerca; - elaborazione di misure reciprocamente accettabili per impedire le attività illecite.
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urn:nir:stato:legge:1997-07-01;232#art-a-72

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