Accordo›Titolo VI
Art. 67
Dogane
In vigore dal 25 lug 1997
Dogane
1. La cooperazione mira a garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intende adottare per quanto riguarda gli scambi e la lealtà delle prassi commerciali, nonché a ravvicinare il sistema doganale della Georgia a quello della Comunità.
2. La cooperazione comprende in particolare:
- gli scambi di informazioni;
- il miglioramento dei metodi di lavoro;
- l'introduzione della nomenclatura combinata e del documento amministrativo unico;
- il collegamento tra i sistemi di transito della Comunità e della Georgia;
- la semplificazione dei controlli e delle formalità per il trasporto delle merci;
- il sostegno all'introduzione di moderni sistemi informatici per le dogane;
- l'organizzazione di seminari e di periodi di formazione.
Si fornirà l'assistenza tecnica necessaria.
3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista nel presente accordo, in particolare gli , l'assistenza reciproca tra le autorità amministrative delle Parti per le questioni doganali è disciplinata dalle disposizioni del protocollo allegato al presente accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-07-01;232#art-a-67