Accordo›Titolo VI
Art. 62
Cooperazione sociale
In vigore dal 25 lug 1997
Cooperazione sociale
1. Le Parti collaborano al fine di migliorare la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.
La cooperazione prevede in particolare:
- sensibilizzazione e formazione in materia di sanità e di sicurezza, con specifico riguardo ai settori di attività ad alto rischio;
- elaborazione e promozione di misure preventive per combattere le malattie professionali e altri disturbi dello stesso genere;
- prevenzione dei principali rischi di incidenti e gestione dei prodotti chimici tossici;
- ricerca per ampliare le conoscenze sull'ambiente di lavoro nonché sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.
2. A livello occupazionale, la cooperazione comprende in particolare assistenza tecnica per:
- ottimizzare il mercato del lavoro;
- modernizzare i servizi di collocamento e di consulenza;
- pianificare e gestire i programmi di ristrutturazione;
- favorire lo sviluppo dell'occupazione locale;
- scambiare informazioni sui programmi di occupazione flessibile, compresi quelli volti a favorire il lavoro autonomo e l'imprenditoria.
3. Le Parti privilegiano la cooperazione a livello di previdenza sociale che comprende, tra l'altro, la pianificazione e l'attuazione delle riforme in materia in Georgia.
Dette riforme sono volte ad introdurre in Georgia metodi di protezione consoni alle economie di mercato e comprendono tutte le forme di previdenza sociale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-07-01;232#art-a-62