AccordoTitolo VI

Art. 60

Servizi finanziari

In vigore dal 25 lug 1997
Servizi finanziari La cooperazione è in particolare, intesa ad agevolare l'inserimento della Georgia nei sistemi di transazioni reciproche universalmente accettati. L'assistenza tecnica si concentra su: - lo sviluppo dei servizi bancari e finanziari nonché di un mercato comune delle risorse creditizie e l'inserimento della Georgia nei sistemi di transazioni reciproche universalmente accettati; - lo sviluppo di un sistema tributario e delle istituzioni fiscali in Georgia, gli scambi di esperienze e la formazione del personale in materia fiscale; - lo sviluppo dei servizi assicurativi, anche al fine di creare un contesto favorevole alla partecipazione delle società comunitarie alla costituzione di joint venture nel settore assicurativo della Georgia, nonché lo sviluppo dell'assicurazione sui crediti all'esportazione. La cooperazione contribuisce in particolare a sviluppare le relazioni tra la Georgia e gli Stati membri nel settore dei servizi finanziari.
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urn:nir:stato:legge:1997-07-01;232#art-a-60

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