Accordo›Titolo VIII
Art. 75
Immigrazione illegale
In vigore dal 25 lug 1997
Immigrazione illegale
1. Gli Stati membri dell'Unione europea e la Georgia convengono di collaborare per la prevenzione e il controllo dell'immigrazione illegale. A tal fine:
- la Georgia accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultimo e senza altre formalità;
- ogni Stato membro accetta di riammettere tutti i suoi cittadini, in base alla definizione comunitaria, presenti illegalmente sul territorio della Georgia, su richiesta di quest'ultima e senza altre formalità.
Gli Stati membri e la Georgia, inoltre, forniranno ai loro cittadini i documenti d'identità all'uopo necessari.
2. La Georgia accetta di concludere accordi bilaterali con gli Stati membri che lo richiedono onde stabilire gli obblighi specifici in materia di riammissione, compreso l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi arrivati nel territorio di uno Stato membro dalla Georgia che sono arrivati nel territorio della Georgia da uno Stato membro.
3. Il consiglio di cooperazione studia altre eventuali azioni comuni volte a prevenire e a controllare l'immigrazione illegale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-07-01;232#art-a-75