Accordo›Titolo X
Art. 79
In vigore dal 25 lug 1997
Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria sono stabiliti in un programma indicativo che riflette le priorità concordate tra le Parti in funzione delle esigenze della Georgia, della capacità di assorbimento dei vari settori e dello stato di avanzamento delle riforme. Le Parti ne informano il consiglio di cooperazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-07-01;232#art-a-79